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PROMEMORIA IN MERITO AI PROVVEDIMENTI SANZIONATOR I RELATIVI AL FORMULARIO DI ACCOMPAGNAMENTO DEI RIFIUTI

L'Art. 52 comma 3 del Dlgs 22/1997 osserva che: chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di accompagnamento oppure indica nel formulario dati incompleti o inesatti, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 3 milioni a lire 18 milioni.
· Nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi si applica la pena in base all'Art. 483 del codice penale che individua la "falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico"; ovvero chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a 2 anni.
Tale pena si applica pure a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti, fornisce valse indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di false attestazioni durante il trasporto.

Registro di carico e scarico

Le imprese hanno l'obbligo di tenere il registro di carico e scarico che deve essere conservato per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione.
Il registro deve essere mostrato in qualunque momento all'Autorità di controllo che ne fa richiesta.

CHI HA OBBLIGO DI REGISTRAZIONE

L'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti riguarda:
· chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti (destinati a recupero o smaltimento)
· chiunque effettui operazioni di recupero (anche in regime semplificato);
· chiunque effettui operazioni di smaltimento
· le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi
· le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi che derivano da lavorazioni industriali ed artigianali di cui all'art 7 comma 3 del Dgls 22/97.

CONTENUTI DEL REGISTRO

Il registro, tenuto e conservato negli stabilimenti e nelle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti deve pure contenere:
· origine, quantità, caratteristica e destinazione specifica del rifiuto;
· data del carico e dello scarico e il mezzo di trasporto utilizzato;
· il metodo di trattamento impiegato.

TEMPI DI REGISTRAZIONE

Le annotazioni sul registro devono essere effettuate secondo l'art.12 comma 1 del Dlgs 22/97:
· per i produttori almeno entro una settimana dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
· per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro una settimana dalla effettuazione del trasporto;
· per i soggetti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento entro 24 ore dalla presa in carico dei rifiuti.

LUOGO DI TENUTA DEL REGISTRO

I registri devono essere conservati presso:
· ogni impianto di produzione, di smaltimento, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
· la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e di trasporto;
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