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FORMULARIO
Il decreto prevede che il detentore del rifiuto emetta un formulario di identificazione (art.15) in 4 copie datato e firmato dal detentore stesso. Una copia rimane al detentore, le rimanenti 3 copie controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per 5 anni.
I formulari devono essere numerati e vidimati (gratuitamente) dall'ufficio del registro o dalle camere di commercio, e devono essere annotati sul registro IVA -acquisti. La vidimazione dei formulari è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.
Il detentore è responsabile del rifiuto (art.10) fino a quando:
- non ha ricevuto il formulario controfirmato dal destinatario
- se trascorsi 3 mesi dalla data di conferimento del rifiuto al trasportatore, non ha comunicato alla regione la mancata ricezione del formulario.
Il formulario contiene i seguenti dati:
- nome ed indirizzo del produttore;
- origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- impianto di destinazione;
- data e percorso dell'istradamento;
- nome ed indirizzo del destinatario.
Il formulario costituisce, inoltre, parte integrante del registro di carico/scarico; pertanto, sia sul registro che sul formulario dovranno riportarsi i reciproci estremi identificativi. È interessante notare che il punto 6 (quantità trasportata) consente di scegliere se pesare in partenza o verificare il peso a destino. Finisce così una spiacevole diatriba con gli organi di controllo: un trasportatore, soprattutto per i rifiuti liquidi, è spesso impossibilitato a pesare all'origine quanto prelevato, può solo presumerlo.
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