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Le condizioni da rispettare sono contenute nell'art.6 del decreto sulle norme tecniche per il recupero dei rifiuti non pericolosi:
- I rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dalle materie prime;
- I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro o che possono dare luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o tossici, o allo sviluppo di notevoli quantità di calore (la calce viva in presenza di acqua ha una reazione con forte sviluppo di calore), devono essere stoccati in modo che non possano venire in contatto tra di loro;
- Ove la messa in riserva dei rifiuti avvenga in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti pavimentati o, qualora sia richiesto dalle caratteristiche dei rifiuti, su basamenti impermeabili che permettano la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante;
- I rifiuti stoccati in cumuli, se polverulenti, devono essere protetti dall'azione del vento;
- Ove i rifiuti siano allo stato liquido e lo stoccaggio avvenga in serbatoi fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del serbatoio. Qualora in uno stesso insediamento vi siano più serbatoi, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi;
- La messa in riserva non può avvenire in quantitativi superiori a quelli recuperabili in un anno;
- per i rifiuti infiammabili o putrescibili non possono comunque essere superati i 600 mc/anno oppure, se questo limite non può essere soddisfatto, l'attività di messa in riserva dovrà essere autorizzata.
Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi sono sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di inizio attività solo se effettuate presso l'impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'allegato C.
Il decreto sul recupero dei rifiuti non pericolosi soggetti a procedure semplificate stabilisce le caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in riserva non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9, nonché le modalità di stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni.
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