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Deposito temporaneo
Come deposito temporaneo si intende, secondo l'art. 6 (Definizioni) lett.m, il raggruppamento di rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti.
Il raggruppamento dei rifiuti deve essere effettuato per tipi omogenei.
Se il produttore e/o detentore del rifiuto dimostra che l'ammasso temporaneo è destinato al recupero (anche parziale), ad eccezione del recupero dei rifiuti per produrre energia, non deve rispettare le disposizioni previste per il deposito temporaneo in quanto parte integrante del ciclo di produzione.
Deposito temporaneo per i rifiuti non pericolosi
I rifiuti in deposito temporaneo devono essere avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità, oppure entro l'anno se il quantitativo depositato non supera i 20 metri cubi nell'anno.
Il produttore, che possiede all'interno dello stabilimento un deposito temporaneo, non è obbligato a darne notizia alla Provincia.
Nel caso il produttore di rifiuto superi i limiti sopra indicati deve richiedere autorizzazione alla regione.
Deposito temporaneo per i rifiuti pericolosi
I quantitativo depositato non deve superare 10 mc oppure il produttore ha l'obbligo di disfarsi del rifiuto almeno ogni 2 mesi.
Nel caso il produttore di rifiuto superi i limiti sopra indicati deve richiedere autorizzazione alla regione.
Messa in riserva
La messa in riserva introdotta con il decreto sulle norme tecniche per il recupero dei rifiuti non pericolosi, costituisce operazione di recupero di rifiuti per sottoporli ad altre attività di recupero. La messa in riserva si effettua nel luogo dove avviene il recupero.
Come ogni altra operazione di recupero la messa in riserva è ammessa alle procedure semplificate previa la prescritta comunicazione alla Provincia.
La messa in riserva riguarda solamente coloro che immagazzinano il rifiuto prima di utilizzarlo e non coloro che se ne disfano (questo è stoccaggio).
Nel caso l'operazione di recupero avviene nello stesso luogo dove il rifiuto è stato prodotto, il deposito temporaneo coincide con la messa in riserva. In questo caso è ovviamente preferibile considerare il deposito come messa in riserva e indicare nella comunicazione o nella richiesta di autorizzazione, il codice R13 (messa in riserva).
Nell'Atto di indirizzo regionale, approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni, si chiarisce:
che il deposito temporaneo di rifiuti non pericolosi destinati al recupero (che rispettano le condizioni degli art. 31 e 33 del decreto Ronchi) che non rispetta le condizioni quantitative e temporali del deposito temporaneo (art. 6 comma 1 lett. m del D.Lgs. 22/97) si configura come messa in riserva e quindi è soggetto alle procedure semplificate di cui all'art. 33 D.Lgs. 22/97.
che il deposito temporaneo di rifiuti pericolosi destinati al recupero (che rispettano le condizioni degli art. 31 e 33 del decreto Ronchi) che non rispetta le condizioni del deposito temporaneo (art. 6 comma 1 lett. m del D.Lgs. 22/97) si configura come messa in riserva e quindi è soggetto alle procedure autorizzative di cui all'art. 28 D.Lgs. 22/97. Qualora le operazioni di recupero dei rifiuti pericolosi individuati siano effettuate nello stesso luogo di produzione, le operazioni di messa in riserva sono sottoposte alle procedure semplificate.
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