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DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE SUI RIFIUTI (91/156), SUI RIFIUTI PERICOLOSI (91/689) E SUI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO (94/36)

Gestione dei rifiuti

Campo di applicazione

Il decreto 5 febbraio 1997, n. 22 stabilisce che i rifiuti sono classificati in urbani e speciali e in pericolosi e non pericolosi. I rifiuti pericolosi sono rifiuti speciali e sono specificati nell'allegato D.
Scompaiono, rispetto alla precedente normativa, i tossici e nocivi che sono tutti compresi nei pericolosi.
I pericolosi comprendono una serie di rifiuti che prima erano considerati non pericolosi.

Esclusioni

I rifiuti risultanti dallo sfruttamento delle cave sono esclusi dal campo di applicazione del decreto Ronchi in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge (art.8). Sono inoltre esclusi dal campo di applicazione del decreto i materiali esplosivi in disuso, e le attività di recupero dei rifiuti come combustibile.
Il Ministero dell'ambiente ha anticipato a CONFINDUSTRIA l'intenzione di chiarire che i residui destinati ad essere impiegati nel processo produttivo dello stesso stabilimento che li ha originati, non rientrano nella definizione di rifiuto.

DIFFERENZE TRA STOCCAGGIO, DEPOSITO TEMPORANEO, MESSA IN RISERVA.

Stoccaggio

Secondo le definizioni contenute nell'art.6 del decreto legislativo 22/97, per stoccaggio si intendono le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali.
Essendo lo stoccaggio una operazione (attività) di smaltimento o di recupero, è sottoposto al regime autorizzatorio. Nel caso l'attività di recupero facesse parte di un processo per il quale è possibile attuare la procedura semplificata, l'autorizzazione alla regione viene sostituita dalla comunicazione alla Provincia.

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