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Utilizzo del CONTRIBUTO AMBIENTALE

Il contributo ambientale entra nelle "casse" del CONAI, in seguito il Consorzio provvede a trattenere le quote necessarie per le proprie attività (una quota fissa e una variabile e non può essere superiore al 20% del totale). Il rimanente 80% viene versato dal CONAI ai consorzi e ad altri soggetti costituiti ai sensi dell'art. 38 del decreto Ronchi tale da consentire il migliore funzionamento sia dei consorzi che l'adempimento da parte degli stessi negli obblighi assunti per la raccolta differenziata e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio nel rispetto di un programma generale.
Qualora venga organizzata una attività sostitutiva, prevista secondo l'art.3 comma 4 dello statuto, il consiglio di amministrazione determina un "aggiustamento" della quota del contributo da trattenere quale componente dei mezzi propri che va a decremento di quanto viene versato ai consorzi e agli altri soggetti associativi.

LE SANZIONI

E' stato poi approvato alla Camera l'emendamento al decreto Ronchi che sanziona la non iscrizione al CONAI da parte dei produttori, utilizzatori e distributori. Le sanzioni amministrative e pecuniarie che vanno da un minimo di 15 milioni ad un massimo di 90 milioni sono previste per chi non adempie agli obblighi di adesione.
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