 |  | | | | Regolamento CONAI: norme e tributi
L'iscrizione al CONAI è obbligatoria per i produttori e gli utilizzatori d'imballaggi.
Lo prevede il disegno di legge recante "Nuovi interventi in campo ambientale" approvato il 24 settembre alla Commissione ambiente del senato, che diventerà legge dopo il vaglio della camera previsto in tempi brevi.
Il provvedimento, in sostanza modifica gli artt. 38 comma 2 e 54, comma 1, del decreto del Ministro dell'Ambiente e commina pesanti sanzioni a chi non aderirà al "consorzio".
Per chi contravviene infatti è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte la quota di adesione al CONAI.
Nella categoria dei produttori rientrano le seguenti categorie: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori, e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio.
I quella degli utilizzatori invece: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi, e gli importatori di imballaggi pieni.
QUANTO COSTA ADERIRE
La quota di partecipazione è composta da una parte fissa e da una parte variabile.
L'importo fisso è uguale per tutte le aziende e ammonta a 10 mila lire - le imprese con una fatturato inferiore al miliardo non pagano altro - . La parte variabile cambia invece in base alla categoria di appartenenza.
Per i produttori è pari allo 0.015% dei ricavi delle vendite, fatte nel territorio dello stato, di imballaggi e materie prime destinate alla fabbricazione di imballaggi.
Inoltre i produttori di imballaggi se non dimostrano di essersi organizzati in modo autonomo oppure non mettono in atto un sistema cauzionale, devono inoltre aderire ad un consorzio di filiera. Per ora i consorzi riconosciuti dal Ministero dell'Ambiente sono sei:
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ACCIAIO | S.O della G.U. N. 187 del 12.08.98 |
| ALLUMINIO | S.O della G.U. N. 187 del 12.08.98 |
| CARTA | S.O della G.U. N. 187 del 12.08.98 |
| PLASTICA | S.O della G.U. N. 187 del 12.08.98 |
| LEGNO | S.O della G.U. N. 187 del 12.08.98 |
| VETRO | S.O della G.U. N. 187 del 12.08.98 |
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